I. T. C. G. "G. GALILEI" - CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - Canicattì (Ag)
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CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
IN ATTUAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 68 DEL D.LGS. N. 150 IN DATA
27/10/2009, SI PUBBLICA IL CODICE DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI, COME
MEGLIO INDIVIDUATO DAGLI ARTT. 55 E SEGUENTI DEL D.LGS. N. 165/01 COME INTEGRATO
CON MODIFICHE DAL GIÀ CITATO D.LGS. N. 150/09, RECANTE L'INDICAZIONE DELLE
"SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI".
COME INDICATO DAL TESTO DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 165/2001, LE NUOVE DISPOSIZIONI
COSTITUISCONO NORME IMPERATIVE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1339 E 1441 DEL CODICE
CIVILE E, PERTANTO, INTEGRANO E MODIFICANO LE FATTISPECIE DISCIPLINARI PREVISTE
DAI CCNL, COMPORTANDO L' INAPPLICABILITA' DI QUELLE INCOMPATIBILI CON QUANTO
DISPOSTO DALLE MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. 165/2001.
SI PRECISA CHE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ISTITUTO DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO EQUIVALE, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLA SUA AFFISSIONE ALL'INGRESSO
DELLA SEDE DI LAVORO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Calogera genco
______________________________________
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo
5-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica
l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del
presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi
per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La
sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini
del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo,
le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale
o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3 .
55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare.
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo,
il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle
infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la
disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il
dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha
notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui
al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni
contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il
termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può
inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua
difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.
La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se
la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,
trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per
il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo
quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre
dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione,
mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta
comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora.
La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare,
è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.
Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente
può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia
la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o
del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate
tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto
di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di
termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i
procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né
il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte
dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici
giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la
sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista
la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo
le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del
rapporto di lavoro .
55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e
concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore
gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la
sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e
quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino
al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione
di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato
al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente
medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il
processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente
riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì,
se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre
ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla
presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni
dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante
il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
55-quater. Licenziamento disciplinare.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di
sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di
prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e
questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione
di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è
senza preavviso.
55-quinquies. False attestazioni o certificazioni.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una
pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio,
mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre
modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine
subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il
delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare
della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati .
55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione
disciplinare.
1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non
ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave
danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo
34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in
proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di
tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed
altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la
predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente
in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi
generali, ai casi di dolo o colpa grave .
55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata
per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità
stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con
le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività
di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della
malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto
conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il
dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale,
secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 .
55-octies. Permanente inidoneità psicofisica.
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad
iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità
del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e
degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio,
in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di
mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui
alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi
adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di
idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel
caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di
idoneità .
55-novies. Identificazione del personale a contatto con il pubblico.
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto
con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante
l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione
di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad
esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali .